Laboratorio di costume e varia cultura contemporanea

Associazione Culturale senza fine di lucro

 

 

 

Per chi volesse sostenere l’attività ed il lavoro di ricerca negli ambiti di: saggistica, spettacolo e arte in genere, dell’Associazione Porpore, diventandone socio, o elargendo un versamento volontario, riportiamo di seguito lo statuto e i dati a noi necessari. Per l’eventuale corrispondenza della quota associativa  o del versamento volontario, si prega di inviare email ad uno dei nostri indirizzi ove verrà spiegato più in dettaglio e concordata, la forma di bonifico o versamento postale.

Email: info@porpore.com, redazione@porpore.com, direzione@porpore.com

 

 

Modello Associativo:

 

Associazione senza finalità di lucro Porpore

Via

Firenze

 

Presidente: Sig. Simonetta Della Scala

 

                                                       Firenze, lì

 

Si riceve euro                     a titolo di quota associativa per il Trimestre I \ II \ III \ IV dal Sig.

 

Nato a                      il                      residente in               Via                           C.F.

 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 e 22 della legge sulla privacy (l. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni) autorizza il trattamento dei dati personali.

 

In fede

L’Associazione                                                           L’Associato

Sig. Simonetta Della Scala


Informativa art. 10 legge n. 675/1996

 

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ................................................................

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manualmente, tramite computer attraverso personale addetto.......................................…..............................

 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del contratto e l’impossibilità di prosecuzione del rapporto.

 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione

 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, nei limiti indicati dal Garante, ha le seguenti finalità: elaborazione dati contabili, attività di consulenza e le altre attività proprie degli studi professionali di Dottori Commercialisti;

5. Il titolare e responsabile del trattamento è: Dr.                                 Nato a                       il                      e residente e domiciliato a Firenze in Via                              ;

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675/1996, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

 

7. Art. 13 - Diritti dell'interessato

 

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a)    di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b)     di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h );

c)     di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d)    di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e)     di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

 

 

 

 

 

Statuto

 

STATUTO

Dell’Associazione

“PORPORE”

ART. 1

 

Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione denominata “PORPORE” con sede nel Comune di Firenze, provincia di Firenze, Via Milanesi n. 63/A.

Essa è retta dal Presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2

 

Carattere dell’Associazione

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonchè all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli o associazioni aventi finalità analoghe.

ART. 3

 

Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4

 

Scopi

L’Associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione di testi inediti di poesia, narrativa, teatro, saggistica, critica in vari settori, psicoarte, recensioni, filosofia, etc. creati da giovani autori anche tramite il sito www.porpore.com. L’associazione ha altresì lo scopo di promuovere la ricerca sperimentale nell’ambito dei vari settori dello spettacolo coinvolgendo giovani artisti (danzatori, cantanti, attori, musicisti, soggetti operanti nelle arti visive, tecnici luci e fonia, etc.). Si offre in tal modo un’opportunità di visibilità sul mercato ad artisti.

Tale attività sarà rivolta alla promozione umana e sociale sia degli associati che dei non associati, anche tramite convenzioni con enti ed istituti pubblici e privati che si adoperino nel campo sociale utilizzando a pieno le potenzialità socializzanti e di recupero che l’arte a tutti i livelli esprime. A tali finalità deve pertanto intendersi orientata l’intera attività dell’Associazione dalla programmazione delle attività alla destinazione delle risorse disponibili.

ART. 5

 

Requisiti dei soci

Possono essere soci i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano dimostrato sensibilità ed acquisizione di esperienze in relazione allo scopo sociale. Possono essere soci anche altre associazioni o circoli con finalità analoghe a quelle dell’Associazione. Potranno infine essere soci anche enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, interessati all’attività svolta.

ART. 6

 

Ammissione dei Soci

L’ammissione dei nuovi associati avviene su domanda degli interessati. L’accettazione spetta al Presidente. Le iscrizioni decorreranno dalla data di accettazione.

ART. 7

 

Dovere dei Soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti gli associati al rispetto delle risoluzioni degli organi statutari.

ART. 8

 

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

1) dimissioni da comunicarsi con raccomandata al Presidente dell’Associazione e per conoscenza ai membri del Consiglio Direttivo o al Direttore. Le dimissioni avranno decorrenza a partire dalla loro presentazione, in caso di controversia farà fede il timbro postale;

2) decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali era avvenuta l’iscrizione;

3) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Direttore per accertati motivi di incompatibilità;

4) mancato pagamento dei contributi sociali.

ART. 9

 

Tipo di Soci

I Soci possono essere:

- Fondatori;

- Ordinari;

- Onorari;

- Volontari;

I Soci fondatori sono indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione. Loro prerogative sono l’elezione del Consiglio Direttivo o del Direttore. Soci fondatori diventeranno anche i Presidenti dell’Associazione al termine del loro mandato.

Sono soci ordinari coloro i quali avendo presentato regolare domanda di ammissione all’Associazione ne abbiano accettato totalmente lo Statuto e il regolamento interno e ne siano stati ammessi a far parte. Tali associati potranno usufruire delle agevolazioni stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo,e potranno essere eletti al Consiglio Direttivo stesso. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione così come deliberata dagli organi competenti, in caso di rigetto della domanda di ammissione ad associato, il Presidente non è tenuto a dare motivazioni.

Possono diventare associati onorari coloro che si sono contraddistinti per l’attenzione mostrata nei confronti dell’arte ed in particolare di questa Associazione.

Gli associati onorari sono nominati dalla maggioranza dell’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o del Direttore. Gli associati onorari sono a vita ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari tranne che l’onere di pagare annualmente la quota associativa.

Gli associati, ordinari e onorari hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

Sono soci volontari coloro che pagano la quota associativa e hanno l’elettorato passivo ma per quanto riguarda l’elettorato attivo essi possono esclusivamente:

-         votare in tutte le assemblee straordinarie

-         votare in assemblee attinenti il regolamento o nomine di organi direttivi.

Essi hanno il diritto di assistere alle assemblee dei soci.

I soci minorenni sono equiparati ai soci volontari. Possono essere ammessi solo ed esclusivamente a seguito di domanda di iscrizione munita del benestare dei genitori o tutori esercenti la patria potestà a condizione che abbiano compiuto il quinto anno di età.

ART. 10

 

Organi

Sono organi dell’associazione:

- Presidente;

- Consiglio Direttivo o Direttore;

- Assemblea degli Associati.

ART. 11

 

Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può essere convocata in sede ordinaria per decisione del Presidente o su richiesta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.

ART. 12

 

Convocazione

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell’avviso presso la sede dell’Associazione, affissione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. Per ragioni di opportunità o esigenze di tipo temporale il Presidente potrà decidere che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie sia spedito agli associati a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento dell’assemblea.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

ART. 13

 

Deliberazione dell’assemblea

L’assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione, in seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero degli associati presenti.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati. E’ ammesso limitatamente alle assemblee ordinarie l’intervento per delega ad altro associato purchè in regola con il pagamento delle quote annuali di associazione. Le deleghe non sono cumulabili in misura superiore al numero due. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal socio fondatore più anziano.

I verbali sono redatti dal Segretario Generale o in sua assenza da persona nominata dal Presidente. Il Presidente può inoltre, quando lo ritenga opportuno, chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’assemblea. L’assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza più uno dei voti validi. Le delibere prese dall’assemblea obbligano anche gli associati assenti o dissenzienti. Su richiesta del Presidente o quando vengano trattati argomenti personali, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto, altrimenti verranno effettuate per alzata di mano.

Qualora siano a scrutinio segreto il Presidente nominerà due scrutinatori.

ART. 14

 

Compiti dell’Assemblea

In sede ordinaria sono compiti dell’assemblea:

1) deliberare su bilanci, preventivi e consuntivi;

2) eleggere i membri del Consiglio Direttivo o il Direttore;

3) stabilire le quote annue di associazione su proposta del Consiglio Direttivo o del Direttore;

4) approvare il programma annuale di attività;

5) deliberare su ogni argomento che per legge è di competenza dell’assemblea ordinaria.

In sede straordinaria sono compiti dell’assemblea:

1) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sul trasferimento della sua sede sociale e sulle variazioni dello Statuto;

2) su ogni altro argomento di carattere straordinario proposto dal Presidente e ritenuto tale dalla normativa vigente.

ART. 15

 

Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione, convoca le assemblee, presiede l’assemblea ordinaria e straordinaria. Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. E’ del Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione. Spetta al Presidente la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovraintende anche all’attuazione delle delibere.

Al Presidente e al Tesoriere spetteranno infine le firme disgiunte sugli eventuali conti correnti bancari intestati all’Associazione.

ART. 16

 

Consiglio Direttivo o Direttore

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre membri. Due membri sono eletti dai soci fondatori;il terzo dall’assemblea ordinaria degli associati.Alternativamente al Consiglio direttivo sarà possibile un Direttore unico.

All’interno del Consiglio Direttivo verranno poi eletti il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario generale. Il consiglio Direttivo o il Direttore dura in carica tre anni. In caso di decadenza, dimissioni o esclusione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione saranno i soci fondatori ad eleggerne il sostituto. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, occorrerà invece indire nuove elezioni.

Il Tesoriere redige i bilanci, controlla le entrate e le uscite dell’Associazione, informa il Consiglio Direttivo delle eventuali perdite di gestione, adempie ai pagamenti dell’Associazione. Al Tesoriere spetta anche la firma disgiunta insieme al Presidente sui conti correnti bancari che l’Associazione avrà. Il Segretario generale porta a conoscenza degli associati, secondo le modalità da lui ritenute più opportune, le delibere del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli associati, convoca l’assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, mantiene aggiornato il libro degli associati.

ART. 17

 

Finanza e Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1) dalle quote associative;

2) dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;

3) dai versamenti volontari degli associati;

4) dalle sovvenzioni, donazioni, contributi, sponsorizzazioni, lasciti di terzi, associati o società;

5) dagli introiti derivanti dall’organizzazione di spettacoli.

ART. 18

 

L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuta al pagamento del contributo sociale a partire dall’01\01 fino al momento della dimissione.

ART. 19

 

Diritto degli Associati al Fondo Associativo

L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al fondo associativo che rimane indivisibile per tutta la vita dell’Associazione.

ART. 20

 

Norme Generali

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L’amministrazione dell’Associazione è affidata al Presidente.

ART. 21

 

L’Associazione al momento della affiliazione e degli associati e gli artisti aggregati dal momento dell’ammissione all’Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto.

ART.22

 

Scioglimento

In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria degli associati designerà un liquidatore determinandone i poteri. I contributi dei soci saranno rimborsati al valore nominale. Gli eventuali residui attivi saranno devoluti ad associazioni con finalità similari.

I componenti del Consiglio Direttivo o il Direttore in carica al momento della messa in liquidazione saranno tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disciplinate dal regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria.

ART. 23

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di Legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano in materia.

ART. 24

 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Firenze.